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Nuovo DPCM dal 1° Febbraio

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Nuovo DPCM dal 1° Febbraio
Tassonomia argomenti: 
Data Articolo: 
Lunedì, 24 Gennaio, 2022 - 09:48
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Nuovo DPCM: Dove non serve il GREEN PASS dal 1° Febbraio 2022

La lista dei negozi e le esigenze per salute, sicurezza e giustizia

Con il nuovo Dpcm si estende l’utilizzo della Certificazione (quella base, scaricabile anche ffettuando un tampone antigenico o molecolare agli uffici pubblici, in banca, alle Poste e nei negozi, ad esclusione di quelli dove si vendono beni considerati essenziali.

Non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi covid-19, di sui all'articolo 9, comma 2 del medesimo decreto-legge, sono le seguenti:

ESIGENZE ALIMENTATI E DI PRIMA NECESSITA'

Per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio seguenti (la lista dei negozi dove non serve il Green Pass dal 1° febbraio):

  1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
  2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
  4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
  5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
  6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
  7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
  8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
  9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

ESIGENZE DI SALUTE

Per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie (di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto (dall’articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52) per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (dall’articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221).

ESIGENZE DI SICUREZZA

Per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;

ESIGENZE DI GIUSTIZIA

Per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo  svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale
per cui è necessaria la presenza della persona convocata

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Informazioni Ultima modifica: 14/11/2023 - 09:26